Sez. L, Sentenza n. 5210 del 13/06/1987 (Rv. 453810 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - OMESSA DETERMINAZIONE DELL'OGGETTO E MANCATA ESPOSIZIONE DEL FATTO GIURIDICO COSTITUTIVO - NULLITÀ DELLA DOMANDA - RIGETTO NEL MERITO - INAMMISSIBILITÀ - PREGIUDIZIALE DICHIARAZIONE DELLA NULLITÀ DEL RICORSO - NECESSITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - OMESSA DETERMINAZIONE DELL'OGGETTO E MANCATA ESPOSIZIONE DEL FATTO GIURIDICO COSTITUTIVO - NULLITÀ DELLA DOMANDA - RIGETTO NEL MERITO - INAMMISSIBILITÀ - PREGIUDIZIALE DICHIARAZIONE DELLA NULLITÀ DEL RICORSO - NECESSITÀ.*
Nel rito del lavoro l'omessa Determinazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'oggetto della domanda e la mancata esposizione del fatto giuridico costitutivo della domanda stessa produce la nullità insanabile del ricorso allorché l'omissione di tali elementi sia tale da non permettere, attraverso l'esame complessivo dell'atto, la cui interpretazione è riservata al giudice del merito, l'individuazione dell'oggetto sostanziale della domanda e permanga un'assoluta incertezza circa il diritto fatto valere. In tal caso, anche se la parte resistente abbia eccepito l'infondatezza della domanda perché non provata, stante la genericità del mezzo istruttorio richiesto, il giudice adito non può rigettare nel merito la domanda stessa, ma deve pregiudizialmente dichiarare la nullità del ricorso, atteso che la cennata genericità comporta soltanto decadenza dal diritto di richiedere la prova, che opera solo nel prosieguo del giudizio cui sia dato ingresso mediante una valida editio actionis. (Conf 1446/86, mass n 444841).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)