Sez. L, Sentenza n. 3893 del 08/09/1989 (Rv. 463741 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - MANCATA INDICAZIONE DEI REQUISITI EX NN. 1, 2, 3 E 4 DELL'ART. 414 COD. PROC. CIV. - NULLITÀ DEL RICORSO - MANCATA INDICAZIONE DEL REQUISITO EX N. 5 DEL MEDESIMO ART. - DECADENZA DELLA FACOLTÀ DI SUCCESSIVE DEDUZIONI DELLE PROVE IN CORSO DI PROCESSO.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - MANCATA INDICAZIONE DEI REQUISITI EX NN. 1, 2, 3 E 4 DELL'ART. 414 COD. PROC. CIV. - NULLITÀ DEL RICORSO - MANCATA INDICAZIONE DEL REQUISITO EX N. 5 DEL MEDESIMO ART. - DECADENZA DELLA FACOLTÀ DI SUCCESSIVE DEDUZIONI DELLE PROVE IN CORSO DI PROCESSO.*
La mancata indicazione, nel ricorso introduttivo del giudizio del lavoro, dei requisiti di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 414 cod. proc. civ. (corrispondenti a quelli di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 163 cod. proc. civ.) nonché del requisito di cui al n. 4 dello stesso articolo (esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda con le relative conclusioni) è causa di nullità, derivando tale sanzione - quanto all'omessa indicazione del giudice, del nome delle parti e dell'oggetto della domanda - dall'applicabilità al rito del lavoro della previsione del primo comma dell'art. 164 cod. proc. civ. e, quanto all'omessa indicazione del requisito di cui al detto n. 4, dal principio contenuto nel secondo comma dell'art. 156 cod. proc. civ.; invece, la mancata indicazione (nello stesso atto) dei mezzi di prova, e cioè del requisito previsto dal n. 5 dello stesso art. 414, comporta non già la nullità del ricorso (e quindi l'emanazione di una decisione a contenuto esclusivamente processuale che non impedisce la riproposizione della domanda in un altro processo) ma solo la decadenza dalla possibilità - salve le eccezioni ex artt. 420 e 421 cod. proc. civ. - di successiva deduzione delle prove in corso di processo. (V 6042/88, mass n 460457; (V 5597/87, mass n 454071; (V 5210/87, mass n 453810; (V 4566/87, mass n 453246; (V 4513/86, mass n 447267).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)