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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 534 del 1987

Decisione
decisa il 1987-11-27, depositata il 1987-12-17
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:534
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 3828

  • Amnistia
  • Criterio di applicazione
  • Data del passaggio in giudicato delle sentenze di condanna
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti delle norme che, per la concessione dell'amnistia e dell'indulto fanno riferimento alla data del passaggio in giudicato delle sentenze di condanna anziché al tempo di commissione dei fatti in quanto la Corte ha già dichiarato inammissibili identiche questioni perché implicanti una non consentita richiesta di pronuncia additiva e ritenuto, comunque, non irragionevole, il criterio adottato dal legislatore. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 6, comma terzo, del D.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 e 6, comma terzo, del D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 che, ai fini della concessione della amnistia, attribuiscono rilevanza alla data del passaggio in giudicato delle condanne precedenti anziché al tempo di commissione dei fatti). - Cfr. sent. n. 141/1984.

Norme impugnate

  • art. 6, comma 3, d.P.R. 4 agosto 1978, n. 416
  • art. 6, comma 3, d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (Concessione di amnistia e indulto), in relazione all'art. 4, lett. a) dello stesso d.P.R. e dell'art. 6, terzo comma, del d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, (Concessione di amnistia e indulto), in relazione all'art. 4 lett. a), dello stesso d.P.R., promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1983 dal Tribunale di Roma, iscritta al n. 696 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 dell'anno 1984; Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza 4 marzo 1983, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, co. terzo, d.P.R. 4 agosto 1978 n. 413 e 6, co. terzo, d.P.R. 18 dicembre 1981 n. 744; che lamenta il Tribunale che tali norme attribuendo rilevanza alla data del passaggio in giudicato delle condanne precedenti anziché al tempo di commissione dei fatti, violerebbero l'art. 3 della Costituzione, in quanto fanno dipendere la maggiore o minore misura del beneficio da elementi quali la vicenda processuale (che non ha alcun significato per la valutazione della personalità del reo) e i tempi della stessa; che, dipendendo tali elementi da un complesso di fattori assolutamente estranei alla volontà del richiedente, possono dar luogo a disparità di trattamento fra soggetti che versino in situazioni del tutto analoghe;
punto 2
Considerato che questa Corte ha, con sentenza n. 141 del 1984, dichiarato inammissibili identiche questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione tanto all'amnistia, quanto all'indulto, rilevando che le richieste di pronunzie additive di questa specie eccedono nella materia i limiti dei poteri di controllo spettanti alla Corte, e che comunque la scelta del legislatore di fare perno sul passaggio in giudicato delle sentenze di condanna anziché sul tempus commissi delicti non appare irrazionale, in quanto trattasi di criterio che determina minori inconvenienti di quest'ultimo;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, co. terzo, d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 e 6, co. terzo, d.P.R. 18 dicembre n. 744, sollevata dal Tribunale di Roma con ordinanza 4 marzo 1983, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: GALLO Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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