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Sez. 5 - , Ordinanza n. 12639 del 19/05/2017 (Rv. 644691 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - IN GENERE | Tardiva presentazione della dichiarazione di applicazione del regime dell’IVA di gruppo - Violazione di carattere Formale - Esclusione - Violazione di carattere sostanziale - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644691-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - IN GENERE

In tema di IVA, la tardività della presentazione della dichiarazione di opzione per il regime di liquidazione dell'IVA di gruppo, rispetto al termine stabilito per legge, non costituisce violazione meramente formale non punibile, essendo idonea ad incidere sul versamento del tributo ed anche ad ostacolare l'esercizio dell'attività di controllo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, DPR 14/10/1999 num. 542 art. 8, DPR 14/10/1999 num. 542 art. 97

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)