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Sez. 5, Ordinanza n. 22065 del 24/10/2011 (Rv. 619582 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Condono clemenziale ex art. 9-bis della legge n. 289 del 2002 - Rate insolute di una precedente istanza di definizione ex art. 9-bis cit. - ApplicabilitĂ  - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619582-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, la definizione agevolata di cui all'art. 9-bis della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 2, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 non può avere ad oggetto le rate di una precedente istanza di definizione, presentata ai sensi della medesima norma, rimaste insolute.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/2003 num. 350 art. 2 com. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)