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Sez. 1, Sentenza n. 5665 del 10/04/2003 (Rv. 562065 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - IN GENERE | Assegnazione illegittima - Tutela risarcitoria dell'occupante - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-04-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562065-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - IN GENERE

In tema di edilizia economico -popolare, come tale sottoposta alle norme del T.U. del 28 aprile 1938, n. 1165, deve negarsi la tutela risarcitoria avverso la società cooperativa edilizia, all'occupante che sia stato immesso nel possesso della unità immobiliare in forza di una assegnazione illegittima, o perché compiuta al di fuori delle regole procedurali e dei necessari consensi, o perché comunque derivata da passaggi e cessioni di soggetti non aventi titolo alcuno in quanto anch'essi immessi illegittimamente attraverso assegnazioni cosiddette provvisorie, laddove, invece, le uniche che la legge prevede sono quelle definitive, cui fanno seguito i trasferimenti in proprietà all'atto della stipula del mutuo individuale.

Riferimenti normativi: Legge 28/04/1938 num. 1165 art. 98, Legge 28/04/1938 num. 1165 art. 229

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)