Sez. 2, Sentenza n. 4626 del 27/02/2007 (Rv. 597459 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE | Acquisto della proprietà dell'alloggio sociale da parte del socio di cooperativa edilizia fruente del contributo erariale - Carattere negoziale dell'acquisto - Esclusione - Qualificazione come acquisto "ex lege" - All'esito del procedimento culminante con la stipulazione del contratto di mutuo individuale - Funzione e contenuto dell'atto di assegnazione dell'alloggio al socio - Effetti - Individuazione.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE
In tema di edilizia economica e popolare, l'acquisto della proprietà dell'alloggio sociale da parte del socio di cooperativa edilizia fruente del contributo erariale, non si verifica per effetto di un contratto ma direttamente per effetto della legge e al termine di un procedimento plurifasico, improntato al perseguimento di finalità pubblicistiche, ed insuscettibile di essere modellato secondo schemi civilistici. Peraltro verso, l'assegnazione dell'alloggio al socio non può di per sè spiegare alcun effetto traslativo senza la successiva stipula del contratto di mutuo individuale, perchè essa attribuisce esclusivamente un diritto di godimento con il correlato obbligo di pagare le rate di ammortamento del mutuo, in proporzione alla quota gravante sull'alloggio.
Riferimenti normativi: Legge 28/04/1938 num. 1165 art. 98, Legge 28/04/1938 num. 1165 art. 229
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)