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Sez. 2, Sentenza n. 3351 del 28/07/1977 (Rv. 386886 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA NEL CONDOMINIO - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - CORTILI, CHIOSTRINE, FINESTRE - COSTRUZIONE DI UNO SPORTO SUL CORTILE COMUNE - TOLLERABILITA DELLO SPORTO - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1977-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386886-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA NEL CONDOMINIO - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - CORTILI, CHIOSTRINE, FINESTRE - COSTRUZIONE DI UNO SPORTO SUL CORTILE COMUNE - TOLLERABILITA DELLO SPORTO - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*

La tollerabilita, o meno, del pregiudizio che la costruzione di uno sporto nel muro perimetrale comune puo arrecare alla presa di aria e luce di locali appartenenti a uno dei condomini dipende non solo dall'ampiezza dello sporto e dalla superficie del cortile eventualmente antistante all'edificio, ma, soprattutto, dalla distanza in cui tale sporto viene a trovarsi dalle sottostanti aperture: se tale distanza risulta esigua, anche la esistenza di un ampio cortile potrebbe non compensare adeguatamente una diminuzione di aria e soprattutto di luce. (V 624/76, mass n 379274).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1121

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)