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Sez. 2, Sentenza n. 624 del 26/02/1976 (Rv. 379274 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - CORTILI, CHIOSTRINE, FINESTRE - USO - ESTENSIONE E LIMITI - CORTILE COMUNE - IMMISSIONE DI BALCONI E PENSILI - LEGITTIMITA - LIMITI - AGGETTO DI UN CORPO DI FABBRICA.*
Stato
decisa il 1976-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379274-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - CORTILI, CHIOSTRINE, FINESTRE - USO - ESTENSIONE E LIMITI - CORTILE COMUNE - IMMISSIONE DI BALCONI E PENSILI - LEGITTIMITA - LIMITI - AGGETTO DI UN CORPO DI FABBRICA.*

L'immissione di balconi e pensili su un cortile comune, pur comportando l'occupazione con un'opera solida e stabile dell'area sovrastante, si risolve in un ampliamento della presa di aria e luce da parte del singolo condomino e, non alterando la destinazione normale del cortile, deve ritenersi pienamente legittima, salvo che, per la dimensione degli sporti, non si verifichi un uso della cosa comune esorbitante dai limiti previsti dalla legge.Ben diversa, invece, e la situazione che si determina per l'aggetto di un vero e proprio corpo di fabbrica, poiche in tal caso alla incorporazione di una parte della colonna d'aria del cortile si connette anche la finalita di assegnare alla superficie del cortile stesso la qualita e la natura di spazio sfruttabile a fini costruttivi dai singoli comproprietari, a vantaggio delle rispettive proprieta, e quindi per l'utilita e disponibilita esclusiva degli stessi, con la conseguente alterazione della destinazione normale del cortile comune che non puo essere consentita. (V 2020/73, mass n 365170; (V 3626/71, mass n 355353; (V 629/71, mass n 350347).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1122

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)