Sez. 3, Sentenza n. 61 del 16/01/1962 (Rv. 250108 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNZIA - SU DI UN ECCEZIONE - POTERE DI INDAGINE DELLA CASSAZIONE - ECCEZIONE IMPLICITA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNZIA - SU DI UN ECCEZIONE - POTERE DI INDAGINE DELLA CASSAZIONE - ECCEZIONE IMPLICITA.*
La censura di omessa pronuncia su di un'eccezione di parte che si assume ritualmente proposta, si concreta nella denunzia di un 'error in procedendò, che autorizza la Corte di Cassazione ad un riesame della situazione processuale, cosi come essa emerge dagli Atti di causa, al fine di individuare l'ambito della contestazione giudiziale instaurata dalle parti. Perche un'eccezione si debba ritenere proposta non e indispensabile un'istanza formale o un'espressa manifestazione di volonta, specificamente contenuta nelle conclusioni, ma e sufficiente che l'intenzione delle parti di proporla sia desumibile implicitamente o indirettamente dal contesto delle loro deduzioni. (V 3093/60, 1311/58, 988/56).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)