Sez. 2, Sentenza n. 8225 del 29/04/2004 (Rv. 572457 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE | Sostanziale - Proponibilità implicita - Ammissibilità - Istanza di prova che la rivela - Potere - dovere del giudice di esaminare l'eccezione e la conseguente ammissibilità e rilevanza del mezzo istruttorio richiesto - Conseguenze - Omesso esame dell' istanza -" Error in procedendo" - Configurabilità (principio affermato in relazione ad eccezione riconvenzionale, in appello, in procedimento instaurato anteriormente alla novella introdotta con legge 353/1990).
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE
Per la proposizione di un'eccezione sostanziale non si richiede che la parte impieghi formule sacramentali, ma è sufficiente qualsiasi deduzione, anche implicita, che la riveli, come ad esempio l'istanza di ammissione di un mezzo istruttorio che sia volto a contrastare la domanda avversaria. Incorre pertanto in "error in procedendo" il giudice di merito che, di fronte a una richiesta di prova, da parte del convenuto in revindica, volta a dimostrare il possesso ultraventennale del bene controverso, e quindi astrattamente idonea a paralizzare la pretesa di controparte, ometta di esaminare l' eccezione riconvenzionale di usucapione implicita in tale richiesta, anche se non espressamente formulata, e di valutare, di conseguenza, se il mezzo istruttorio è ammissibile e rilevante (principio affermato in relazione ad eccezione riconvenzionale proposta in appello in procedimento instaurato anteriormente alla novella introdotta con legge 353/1990).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)