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Sez. L, Sentenza n. 8401 del 29/07/1991 (Rv. 473331 - 01)

Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (Impiegati ed agenti) - Pensione e previdenza | Retribuzione imponibile ai fini contributivi e retribuzione pensionabile - Differenze retributive per l'espletamento di mansioni superiori maturate prima del biennio antecedente l'estinzione del rapporto - Inclusione.
Stato
decisa il 1991-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473331-01

Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (Impiegati ed agenti) - Pensione e previdenza

In tema di trattamento pensionistico erogato dal fondo per la previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto, rientrano nella retribuzione imponibile ai fini contributivi, e sono conseguentemente comprese nella retribuzione pensionabile, le differenze retributive cui ha diritto l'agente per l'espletamento di mansioni corrispondenti a qualifica superiore a quella rivestita, purché maturate prima del biennio antecedente il collocamento a riposo, anche se il diritto sia stato riconosciuto con sentenza (di carattere dichiarativo) intervenuta nel corso del biennio stesso. Tali differenze rientrano infatti nella nozione di "paga di tabella" di cui all'art. 5 della legge n. 889 del 1971, non ancorata rigidamente all'attribuzione formale della qualifica prevista nella tabella; né rilevano in senso contrario le previsioni dell'art. 17 quarto comma della legge n. 889/1971 cit. (che regola la particolare ipotesi della reggenza di cui all'art. 18 all. A al R.D. n. 148 del 1931 con una norma interpretativa diretta a risolvere i dubbi sulla decorrenza degli effetti della promozione) e dell'art. 18, secondo comma, del citato all. A al R.D. n. 148/1931 - che definisce come indennità la differenza tra la paga corrispondente alla qualifica dell'agente e la paga propria della qualifica relativa alle superiori mansioni - atteso che tale indennità deve essere considerata come una componente essenziale della retribuzione ordinaria, da questa non distinguibile quanto a disciplina ed effetti.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 18 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 5 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)