Sez. 1, Sentenza n. 415 del 20/02/1967 (Rv. 326334 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI CONSUMI - IMPOSTE DOGANALI - PRESCRIZIONE - DECORRENZA IN IPOTESI DI EVASIONE TRIBUTARIA AVENTE CAUSA DA UN REATO ESTINTOSI PER AMNISTIA - CONTRABBANDO.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI CONSUMI - IMPOSTE DOGANALI - PRESCRIZIONE - DECORRENZA IN IPOTESI DI EVASIONE TRIBUTARIA AVENTE CAUSA DA UN REATO ESTINTOSI PER AMNISTIA - CONTRABBANDO.*
Nel caso in cui il mancato pagamento dei diritti doganali abbia causa da un reato (nella specie, contrabbando per avere dato diversa destinazione ad una grossa partita di zucchero, che era stata dichiarata esente dal pagamento dell'addizionale alla sovrimposta di confine, istituita con DLCPS n 1286 del 1947, perche destinata alla distribuzione ai reduci di guerra) e questo sia stato dichiarato estinto per prescrizione intervenuta nelle more del giudizio di Cassazione, la decorrenza della prescrizione quinquennale del diritto dello stato alla percezione dei diritti doganali evasi ha inizio dalla data della sentenza irrevocabile che ha dichiarato l'Estinzione del reato, sempre che il giudice civile, al quale venga proposta opposizione all'ingiunzione fiscale di pagamento dei detti diritti, accerti che il fatto contestato avrebbe costituito reato.*
Riferimenti normativi: Legge 20/09/1940 num. 1424 art. 27, Decreto Legge 25/11/1947 num. 1286
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)