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Sez. 1, Sentenza n. 689 del 12/03/1973 (Rv. 362857 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI FABBRICAZIONE - SPIRITI - IN GENERE - FABBRICAZIONE CLANDESTINA - DIRITTO ALL'IMPOSTA EVASA - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - DECORRENZA - SENTENZA PENALE DICHIARATIVA DELL'ESTINZIONE DEL REATO RELATIVO.*
Stato
decisa il 1973-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362857-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI FABBRICAZIONE - SPIRITI - IN GENERE - FABBRICAZIONE CLANDESTINA - DIRITTO ALL'IMPOSTA EVASA - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - DECORRENZA - SENTENZA PENALE DICHIARATIVA DELL'ESTINZIONE DEL REATO RELATIVO.*

La prescrizione quinquennale del diritto dello stato a percepire l'imposta evasa in caso di fabbricazione clandestina di spirito decorre dalla data della sentenza penale dichiarativa dell'Estinzione del reato (a norma dell'art 31 del tu 8 luglio 1924), quando il giudice civile, al quale venga proposta opposizione all'ingiunzione fiscale di pagamento del tributo, accerti, in via incidentale, che il fatto contestato integri gli estremi della fattispecie penale addebitata. (Conf 2495/68, mass n 334939; 415/67, mass n 326334).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 08/07/1924 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)