Sez. 2, Sentenza n. 1739 del 06/05/1977 (Rv. 385456 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - CONDOTTA ANTISINDACALE - NOZIONE - CONSEGUENTE DANNO ECONOMICO PER I SINGOLI DIPENDENTI - IRRILEVANZA - FATTISPECIE (DELIBERAZIONE DELLA CHIUSURA DI UNO STABILIMENTO IN ORE COINCIDENTI CON QUELLE DI UNO SCIOPERO).*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - CONDOTTA ANTISINDACALE - NOZIONE - CONSEGUENTE DANNO ECONOMICO PER I SINGOLI DIPENDENTI - IRRILEVANZA - FATTISPECIE (DELIBERAZIONE DELLA CHIUSURA DI UNO STABILIMENTO IN ORE COINCIDENTI CON QUELLE DI UNO SCIOPERO).*
Al fine della configurabilita di una condotta antisindacale del datore di lavoro, ai sensi ed agli effetti di cui all'art 28 dello statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n 300), si richiede un comportamento che, obiettivamente idoneo ad ostacolare o limitare l'attivita sindacale, sia intenzionalmente diretto a conseguire tale scopo, mentre rimane irrilevante che il comportamento medesimo produca o meno anche un danno economico per i singoli dipendenti. (nella specie, enunciando il principio di cui sopra, la suprema Corte ha ritenuto correttamente ravvisata dai giudici del merito una condotta antisindacale nel comportamento del datore di lavoro consistito nel deliberare la chiusura dello stabilimento in ore coincidenti con quelle di uno sciopero, in precedenza proclamato dai Sindacati, senza valide ragioni tecniche, ma al solo scopo di boicottare lo sciopero medesimo).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)