Sez. L, Sentenza n. 3409 del 06/06/1984 (Rv. 435426 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - PRESUPPOSTI - INTENZIONE DEL DATORE DI LAVORO DI LEDERE I DIRITTI SINDACALI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - PRESUPPOSTI - INTENZIONE DEL DATORE DI LAVORO DI LEDERE I DIRITTI SINDACALI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Ai fini della repressione, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, della condotta antisindacale del datore di lavoro, è sufficiente che la medesima - sempre che non sia giustificata dalla disciplina del rapporto di lavoro - risulta, sotto l'aspetto oggettivo, lesiva, anche solo potenzialmente, dei diritti sindacali alla cui tutela è preordinata la norma predetta, senza necessità che la condotta stessa sia, sotto l'aspetto soggettivo, caratterizzata dall'intenzione di conseguire un tale risultato, atteso, in particolare, che il comportamento antisindacale costituisce un illecito civile (come tale rilevante in sè, indipendentemente dall'atteggiamento psicologico di colui che ne è autore), per la cui sanzionabilità non può essere richiesto un elemento psicologico più intenso di quello richiesto per la punibilità - con le sanzioni previste per la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen. - dell'inosservanza del provvedimento giudiziario che ordina la cessazione del comportamento stesso. (V 4850/83, mass n 429742; (contra 1176/84, mass n 433313; (contra 4281/82, mass n 422256; (contra 3635/81, mass n 414251; (contra 1739/77, mass n 385456).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 650 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)