Sez. 2, Sentenza n. 2471 del 04/07/1969 (Rv. 341995 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTRATTO COLLETTIVO 23 OTTOBRE 1959 PER I DIPENDENTI DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA - RICORSO PER CASSAZIONE - MOTIVI - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DI NORME DI ERMENEUTICA CONTRATTUALE - VIZI DI MOTIVAZIONE - DEDUCIBILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTRATTO COLLETTIVO 23 OTTOBRE 1959 PER I DIPENDENTI DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA - RICORSO PER CASSAZIONE - MOTIVI - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DI NORME DI ERMENEUTICA CONTRATTUALE - VIZI DI MOTIVAZIONE - DEDUCIBILITA.*
Le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori della industria metalmeccanica, stabilite nel contratto collettivo 23 ottobre 1959, hanno natura negoziale di diritto privato, perche l'art. 1 della legge 1 ottobre 1960, n. 1027 (contenente la delega in base alla quale fu emanato il DPR 2 gennaio 1962, n. 556, che estendeva, 'erga omnes' le suddette norme) e stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 106 del 19 dicembre 1962 della Corte costituzionale. Le clausole del citato contratto collettivo, pertanto, non sono denunziabili in Cassazione ai sensi degli artt. 454, secondo comma, e 360, n. 3, cod.proc.civ., ma soltanto per violazione dei comuni canoni di ermeneutica contrattuale, ovvero sotto il profilo dell'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.*
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 23/10/1959, Cod. Proc. Civ. art. 454, Cod. Civ. art. 2067, Legge 01/10/1960 num. 1027 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)