Sez. L, Sentenza n. 1371 del 05/03/1982 (Rv. 419212 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - OBBLIGATORIETÀ ERGA OMNES - LEGGI DI DELEGAZIONI - CONTRATTO COLLETTIVO 30 GIUGNO 1960 PER IL PERSONALE NON INSEGNANTE DELLE SCUOLE E DEGLI ISTITUTI NON STATALI DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE - EFFICACIA NORMATIVA - EDUCAZIONE IN VIRTÙ DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 106 DEL 1962.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - OBBLIGATORIETÀ ERGA OMNES - LEGGI DI DELEGAZIONI - CONTRATTO COLLETTIVO 30 GIUGNO 1960 PER IL PERSONALE NON INSEGNANTE DELLE SCUOLE E DEGLI ISTITUTI NON STATALI DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE - EFFICACIA NORMATIVA - EDUCAZIONE IN VIRTÙ DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 106 DEL 1962.*
L'efficacia normativa del C.C.n.L. 30 giugno 1960 per il personale non insegnante delle scuole e degli istituti non statali di educazione e di istruzione, dichiarato efficace erga omnes con d.P.R. 2 gennaio 1962 n. 395, emesso in forza della legge 1 ottobre 1960 n. 1027, è venuto meno a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 106 del 1962, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dello art. 1 della legge citata, che aveva esteso in senso temporale il campo di applicazione della delega al governo (ex art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741) ad emanare norme per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori. (V 6309/79, mass n 403033; (V 2441/74, mass n 370843; (V 2471/69, mass n 341995; (V 2275/69, mass n 341662).*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1959 num. 741 art. 1 CORTE COST., Contr. Coll. 30/06/1960, Legge 01/10/1960 num. 1027 art. 1 CORTE COST., DPR 02/01/1962 num. 395
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)