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Sez. 3, Sentenza n. 2390 del 31/01/2008 (Rv. 601894 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO | Effetti - Mancanza della copertura assicurativa - Momento perfezionativo del contratto di assicurazione - Criteri generali stabiliti dagli artt. 1326 e 1335 cod. civ. - Inapplicabilità - Condizione necessaria - Esatto adempimento all'obbligo di versamento del premio - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601894-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

Nel contratto di assicurazione, il mancato pagamento dell'intero premio comporta in ogni caso la sospensione della copertura assicurativa ai sensi dell'art. 1901 cod. civ., non operando come momento perfezionativo del contratto il criterio dell'incontro delle volontà di entrambi i contraenti stabilito negli art. 1326 e 1335 cod. civ. ma, esclusivamente l'esatto adempimento all'obbligo di versamento del premio. (Nella specie la S.C. non ha ritenuto operante la copertura assicurativa in caso di versamento di una parte del premio seguita dalla stipula del contratto, in mancanza del saldo alla scadenza prevista).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)