diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 6623 del 12/03/2024 (Rv. 670589-01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE | Clausola in deroga all'art. 1901, comma 1, c.c. - Ammissibilità - Condizioni - Prova - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670589-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE

La clausola che, in deroga all'art. 1901, comma 1, c.c., prevede che la copertura assicurativa sia svincolata dal pagamento del premio è valida, ai sensi dell'art. 1932 c.c., purché abbia un contenuto specifico che non si limiti a fissare la durata del rapporto con decorrenza anteriore alla stipulazione, in deroga all'art. 1899 c.c., e sia provata per iscritto. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il mero riferimento, contenuto nella polizza, ad una decorrenza anteriore alla sua emissione integrasse gli estremi del patto derogatorio all'art. 1901 c.c.).

Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1932, Cod. Civ. art. 1899, Cod. Civ. art. 1888

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)