Sez. L, Sentenza n. 1221 del 13/02/1985 (Rv. 439337 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEI LAVORATORI - INSUSSISTENZA - DIFFERENZIAZIONE TRA LAVORATORI DI PARI CATEGORIE O MANSIONI - AMMISSIBILITÀ - TRA DIPENDENTI DI UN ENTE PUBBLICO ECONOMICO - ESTENSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEI LAVORATORI - INSUSSISTENZA - DIFFERENZIAZIONE TRA LAVORATORI DI PARI CATEGORIE O MANSIONI - AMMISSIBILITÀ - TRA DIPENDENTI DI UN ENTE PUBBLICO ECONOMICO - ESTENSIONE.*
Dalle Disposizioni degli artt. 3, 36 e 37 cost. Non può farsi discendere un principio generale di parità di trattamento economico dei lavoratori, che impedisca alla legge o alla disciplina collettiva - fatte salve certe condizioni minime - di prevedere, in determinate situazioni, una qualche differenziazione della retribuzione pur a parità di categoria e di mansioni; né la esistenza di un principio siffatto può essere invocata, da parte dei dipendenti di un ente pubblico economico, alla stregua del dovere d'imparzialità della pubblica amministrazione affermato dall'art. 97 della Costituzione. (V 4277/81, mass n 414954).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 37, Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)