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Sez. U, Sentenza n. 5021 del 01/10/1979 (Rv. 401673 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - NON ECONOMICI - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - PRESUPPOSTO - DIPENDENTE DI ENTE OSPEDALIERO ASSUNTO PER L'ESECUZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI EDILI DI RISTRUTTURAZIONE - CONFIGURABILITA DEL PREDETTO RAPPORTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401673-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - NON ECONOMICI - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - PRESUPPOSTO - DIPENDENTE DI ENTE OSPEDALIERO ASSUNTO PER L'ESECUZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI EDILI DI RISTRUTTURAZIONE - CONFIGURABILITA DEL PREDETTO RAPPORTO - ESCLUSIONE.*

La configurabilita di un rapporto di pubblico impiego con un ente pubblico non economico, al fine della devoluzione delle controversie ad esso inerenti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anziche a quella del giudice ordinario, trova presupposto, fra l'altro, nella circostanza che le prestazioni del dipendente siano stabilmente inserite nell'ambito dell'organizzazione propria del datore di lavoro. Tale presupposto, pertanto, va escluso con riguardo al dipendente di un ente ospedaliero, che sia stato assunto per l'esecuzione in economia di lavori edili di ristrutturazione di alcuni locali, e, cioe, per scopi ed attivita eccezionali e provvisorie.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)