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Sez. 4, Sentenza n. 5397 del 20/05/2014 Ud. (dep. 05/02/2015) Rv. 262024 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - NAUFRAGIO, SOMMERSIONE O DISASTRO AVIATORIO - IN GENERE | Disastro aviatorio - Natura di reato di pericolo astratto - Conseguenze in tema di offensività del bene tutelato - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-05-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262024-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - NAUFRAGIO, SOMMERSIONE O DISASTRO AVIATORIO - IN GENERE

Ai fini della configurabilità del delitto di disastro aviatorio colposo, costituente un reato di pericolo astratto, va comunque verificata l'offensività del fatto alla luce del criterio della "contestualizzazione dell'evento", con giudizio "ex ante", nel senso che occorre verificare dalla visuale di un osservatore avveduto, posto nella stessa situazione materiale dell'agente, e dunque, alla luce degli elementi concretamente determinatisi (quali le dimensioni del mezzo, il numero di passeggeri che può essere trasportato, il luogo effettivo di caduta ecc.) se il fatto era in grado di esporre a pericolo l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone, richiedendosi, nella specie, la verosimiglianza della presenza di un numero indeterminato di persone nella sfera di esplicazione del fatto. (Nella fattispecie la Corte ha escluso la configurabilità del reato contestato, perchè si trattava di un piccolo velivolo, a bordo del quale viaggiavano solo tre persone, e la caduta dell'areomobile era avvenuta nella fase terminale dell'atterraggio, vale a dire in una posizione ed in un luogo in cui era da escludersi il coinvolgimento nel sinistro di ulteriori vittime).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 428 CORTE COST., Cod. Pen. art. 449 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)