Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2103 del 24/01/2019 (Rv. 652615 - 02)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE | Scelta del consulente - Potere discrezionale del giudice - Incensurabilità in Cassazione - Ricusazione del consulente - Ammissibilità.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE
La scelta del consulente tecnico è rimessa al potere discrezionale del giudice, salva la facoltà delle parti di far valere mediante istanza di ricusazione ai sensi degli artt. 63 e 51 c.p.c. gli eventuali dubbi circa la obiettività e l'imparzialità del consulente stesso, dubbi che, ove l'istanza di ricusazione non sia stata proposta, non sono più deducibili mediante il ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 63
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)