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Sez. 2, Sentenza n. 6039 del 11/05/2000 (Rv. 536406 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE | Ricusazione del consulente - Mancata proposizione della relativa istanza - Deducibilità delle cause di incompatibilità del consulente in sede di legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536406-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE

Non sono deducibili in sede di legittimità le cause di incompatibilità del C.T.U. qualora le stesse non siano state fatte valere mediante tempestiva istanza di ricusazione ai sensi degli artt. 63 e 51 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 63, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)