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Sez. 2, Sentenza n. 5129 del 26/07/1983 (Rv. 429990 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - REQUISITI - PRESTAZIONI ACCESSORIE - IN GENERE - SPESA PER IL MANTENIMENTO DELLA SERVITÙ - POSTA DAL TITOLO A CARICO DEL PROPRIETARIO DEL FONDO SERVENTE - OBBLIGAZIONE "PROPTER REM" - CONFIGURABILITÀ - ACQUIRENTI SUCCESSIVI DI DETTO FONDO - OPPONIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429990-01

SERVITÙ - PREDIALI - REQUISITI - PRESTAZIONI ACCESSORIE - IN GENERE - SPESA PER IL MANTENIMENTO DELLA SERVITÙ - POSTA DAL TITOLO A CARICO DEL PROPRIETARIO DEL FONDO SERVENTE - OBBLIGAZIONE "PROPTER REM" - CONFIGURABILITÀ - ACQUIRENTI SUCCESSIVI DI DETTO FONDO - OPPONIBILITÀ - CONDIZIONI.*

L'obbligazione della spesa per il mantenimento della servitù, posta dal titolo in tutto o in parte a carico del proprietario del fondo servente, configura un'obbligazione propter rem, come tale in relazione strumentale inscindibile con la servitù, e che per ciò, in tanto può ritenersi sussistente ed opponibile verso i successivi acquirenti del fondo servente, in quanto sussista e sia ad essi opponibile la servitù. (V 1131/81, mass n 411692).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1030, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2644

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)