Sez. 2, Sentenza n. 5129 del 26/07/1983 (Rv. 429990 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - REQUISITI - PRESTAZIONI ACCESSORIE - IN GENERE - SPESA PER IL MANTENIMENTO DELLA SERVITÙ - POSTA DAL TITOLO A CARICO DEL PROPRIETARIO DEL FONDO SERVENTE - OBBLIGAZIONE "PROPTER REM" - CONFIGURABILITÀ - ACQUIRENTI SUCCESSIVI DI DETTO FONDO - OPPONIBILITÀ - CONDIZIONI.*
SERVITÙ - PREDIALI - REQUISITI - PRESTAZIONI ACCESSORIE - IN GENERE - SPESA PER IL MANTENIMENTO DELLA SERVITÙ - POSTA DAL TITOLO A CARICO DEL PROPRIETARIO DEL FONDO SERVENTE - OBBLIGAZIONE "PROPTER REM" - CONFIGURABILITÀ - ACQUIRENTI SUCCESSIVI DI DETTO FONDO - OPPONIBILITÀ - CONDIZIONI.*
L'obbligazione della spesa per il mantenimento della servitù, posta dal titolo in tutto o in parte a carico del proprietario del fondo servente, configura un'obbligazione propter rem, come tale in relazione strumentale inscindibile con la servitù, e che per ciò, in tanto può ritenersi sussistente ed opponibile verso i successivi acquirenti del fondo servente, in quanto sussista e sia ad essi opponibile la servitù. (V 1131/81, mass n 411692).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1030, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2644
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)