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Sez. 2, Sentenza n. 1131 del 24/02/1981 (Rv. 411692 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PROPTER REM - PRESUPPOSTO - PRESTAZIONI DEL TITOLARE DEL DIRITTO DI PROPRIETA - DEL FONDO SERVENTE NECESSARIE PER CONSENTIRE LO ESERCIZIO DELLA SERVITU - CREDITORE - PROPRIETARIO DEL FONDO DOMINANTE O TERZO AVENTE IL GODIMENTO DEL BENE IN FORZA DI UN ATTO NON TRASLATIVO O NON ANCORA TRASLATIVO.*
Stato
decisa il 1981-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411692-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PROPTER REM - PRESUPPOSTO - PRESTAZIONI DEL TITOLARE DEL DIRITTO DI PROPRIETA - DEL FONDO SERVENTE NECESSARIE PER CONSENTIRE LO ESERCIZIO DELLA SERVITU - CREDITORE - PROPRIETARIO DEL FONDO DOMINANTE O TERZO AVENTE IL GODIMENTO DEL BENE IN FORZA DI UN ATTO NON TRASLATIVO O NON ANCORA TRASLATIVO.*

Quando viene costituita una servitu in relazione alla quale il titolare del fondo servente sia tenuto non solo al pati tipico della situazione passiva di tale rapporto, ma altresi a specifiche prestazioni necessarie per consentire l'Esercizio della servitu al titolare del fondo dominante, ricorre l'ipotesi dell'obbligazione propter rem, della quale debitore e colui che si trova attualmente ad essere il titolare del diritto di proprieta del fondo servente, mentre creditore ne e il proprietario del fondo dominante, oppure a un terzo cui il detto proprietario abbia attribuito il godimento del bene con atto non traslativo o non ancora traslativo della proprieta (nella specie, contratto di vendita con effetto traslativo differito).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1030

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)