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Sez. 6, Sentenza n. 1023 del 04/12/1980 Ud. (dep. 16/02/1981) Rv. 090004 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - CONTRAVVENZIONI - BUONA FEDE - ESTREMI - FATTISPECIE: CIRCOLAZIONE DI VEICOLO NON ASSICURATO.*
Stato
decisa il 1980-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/90004-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - CONTRAVVENZIONI - BUONA FEDE - ESTREMI - FATTISPECIE: CIRCOLAZIONE DI VEICOLO NON ASSICURATO.*

In tema di reati contravvenzionali la buona fede può escludere la responsabilità solo a condizione che l'imputato dimostri di avere fatto quanto nelle sue possibilità per uniformare la sua condotta alle Disposizioni vigenti, senza riuscirvi per motivi a non imputabili. (nella specie è stato affermato che l'esimente della buona fede non può essere invocata da colui che circoli con autoveicolo non coperto da Assicurazione, sull'assunto che l'assicuratore non gli abbia inviato il bollettino per il pagamento del premio). (V mass n 152834; (V mass n 151576; (V mass n 151575; (Conf mass n 151732, ed ivi citate; (Conf mass n 148792, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)