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Sez. 6, Sentenza n. 33084 del 12/06/2003 Ud. (dep. 05/08/2003) Rv. 226533 - 01

IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI | Dichiarazioni rese da persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita come indagata - Utilizzabilità contro terzi - Esclusione - Mutamento della qualificazione giuridica del fatto - Corruzione in luogo di concussione o abuso di ufficio- Dichiarazioni rese da soggetto in origine considerato testimone - Divieto di utilizzazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226533-01

IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI

L'inutilizzabilità "erga omnes" delle dichiarazioni rese da persona che, solo apparentemente, riveste la qualità di teste, presuppone che sin dal momento della relativa audizione sussistano nei suoi confronti indizi di reità. Pertanto, ove successivamente muti la qualificazione giuridica del fatto - corruzione in luogo di concussione o di abuso di ufficio - le dichiarazioni originariamente rese dal soggetto considerato testimone non perdono la loro valenza probatoria.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 63 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 323 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)