Sez. 2, Sentenza n. 6380 del 27/01/2005 Ud. (dep. 18/02/2005) Rv. 230990 - 01
IMPUTATO (Cod. proc. pen. 1988) - DICHIARAZIONI - indizianti | Inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi doveva essere sentito come imputato - Momento in cui si verifica il dovere - Indicazione.
IMPUTATO (Cod. proc. pen. 1988) - DICHIARAZIONI - indizianti
La norma di cui all'art. 63, comma secondo, cod. proc. pen., che prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi sin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentito in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, intende riferirsi non all'inizio del procedimento ma solo all'inizio dell'attività di assunzione delle dichiarazioni. Ne deriva che tale inutilizzabilità non può colpire le dichiarazioni rese da un soggetto che non abbia mai assunto, nè poteva in concreto assumere, la qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, posto che l'imputato non può sindacare la scelta del P.M. di non esercitare l'azione penale nei confronti di chi sia stato escusso in qualità di teste.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)