Sez. 5, Sentenza n. 12754 del 10/06/2011 (Rv. 618470 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - TERMINE | Scadenza del termine di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 346 del 1990 - Emendabilità successiva alla notifica dell'avviso di liquidazione - Ammissibilità - Conseguenze - Onere a carico del contribuente di dimostrare la correttezza della modifica proposta.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - TERMINE
In tema d'imposta di successione, la rettifica del valore dei beni indicati nella denuncia di successione può essere effettuata dal contribuente soltanto nel termine di sei mesi dall'apertura della successione previsto dall'art. 39, comma primo, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637 per la presentazione di detta denuncia. Ne deriva che, qualora la dichiarazione di rettifica venga presentata oltre il termine di cui sopra, legittimamente l'ufficio procede a liquidare l'imposta sulla base dei valori dichiarati nella prima denuncia, senza che a diversa soluzione possa pervenirsi sulla base della nuova disciplina di cui all'art. 33, comma primo, del d. lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, come sostituito dall'art. 33, comma primo, lett. b) del d.l. 24 aprile 1994, n. 260, convertito nella legge 27 giugno 1994, n. 413.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 33, Decreto Legge 24/04/1994 num. 260 art. 33, Legge 27/06/1994 num. 413
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)