Sez. L, Sentenza n. 9542 del 12/09/1991 (Rv. 473820 - 01)
Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - In genere | Sentenza n. 226 del 1990 della Corte Costituzionale - Disciplina dell'opzione per la prosecuzione del rapporto ex art. 6 del D.L. n. 791 del 1981 - Applicabilità.
Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - In genere
A seguito della sentenza n. 226 dell'8 maggio 1990 della Corte Costituzionale, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, nella parte in cui non è applicabile agli autoferrotranvieri, dell'art. 6 del D.L. 22 dicembre 1981 n. 791 (convertito con modificazione con legge 26 febbraio 1982 n. 54), anche il rapporto di lavoro degli addetti a pubblici servizi di trasporto è assoggettato alla suddetta disciplina che consente ai lavoratori, i quali non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima, di optare, sei mesi prima del raggiungimento dell'età pensionabile, per la prosecuzione dell'attività fino al conseguimento di tale requisito e comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)