Sez. L, Sentenza n. 2646 del 02/04/1990 (Rv. 466331 - 01)
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - DEL PRESTATORE DI LAVORO - DIRITTO ALL'EQUO PREMIO - CONDIZIONI - INVENZIONI DI AZIENDA E INVENZIONI DI SERVIZIO - ESTREMI RISPETTIVI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - DEL PRESTATORE DI LAVORO - DIRITTO ALL'EQUO PREMIO - CONDIZIONI - INVENZIONI DI AZIENDA E INVENZIONI DI SERVIZIO - ESTREMI RISPETTIVI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Poiché l'equo premio previsto dall'art. 23 del R.d. 29 giugno 1939 n. 1127 compete solamente per le invenzioni di azienda in cui manca la specifica previsione contrattuale del risultato inventivo e non anche per le invenzioni di servizio in cui l'attività inventiva è svolta come oggetto dell'obbligazione e l'invenzione è considerata dalle parti come la ragione stessa dell'attività di lavoro, che viene trasferita al datore di lavoro senza alcun correlativo diritto patrimoniale dell'inventore, ad eccezione di una specifica retribuzione, il giudice, al fine di qualificare la fattispecie concreta deve, in primo luogo, compiere - attenendosi a rigorosi criteri restrittivi - uno specifico esame delle clausole contrattuali per accertare la previsione contrattuale o meno dell'attività inventiva del lavoratore e se esse abbiano avuto esecuzione e riscontro nel comportamento successivo delle parti. Poiché, poi, quando si è in presenza di invenzioni di servizio, la retribuzione costituisce lo specifico corrispettivo dell'attività inventiva, dedotta in contratto, occorre stabilire la correlazione tra tale corrispettivo e la qualificata prestazione lavorativa, accertando se effettivamente sia stata pattuita e corrisposta al dipendente una retribuzione superiore a quella normale proprio perché obbligato a svolgere attività inventiva. L'Obbligo di tale accertamento non può ritenersi soddisfatto dal generico riferimento alla corresponsione di una retribuzione superiore a quella della categoria di appartenenza del lavoratore, senza l'indicazione degli analitici e specifici elementi, che giustifichino la correlazione causale tra prestazione e retribuzione. (Conf 329/79, mass n 396417).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2590, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)