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Sez. L, Sentenza n. 329 del 16/01/1979 (Rv. 396417 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - DEL PRESTATORE DI LAVORO - EQUO PREMIO PREVISTO DALL'ART 23 DEL RD N 1127 DEL 1939 - SPETTANZA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1979-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396417-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - DEL PRESTATORE DI LAVORO - EQUO PREMIO PREVISTO DALL'ART 23 DEL RD N 1127 DEL 1939 - SPETTANZA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Poiche l'equo premio previsto dall'art 23 del RD 29 giugno 1939 n 1127 compete solamente per le invenzioni di azienda in cui manca la specifica previsione contrattuale del risultato inventivo e non anche per le invenzioni di servizio in cui l'attivita inventiva e svolta come oggetto dell'obbligazione e l'invenzione e considerata dalle parti come la ragione stessa dell'attivita di lavoro, che viene trasferita al datore di lavoro senza alcun correlativo diritto patrimoniale dell'inventore, ad eccezione di una specifica retribuzione, il giudice, al fine di qualificare la fattispecie concreta deve, in primo luogo, compiere - attenendosi a rigorosi criteri ristrettivi - uno specifico esame delle clausole contrattuali per accertare la previsione contrattuale o meno dell'attivita inventiva del lavoratore e se esse abbiano avuto esecuzione e riscontro nel comportamento successivo delle parti. Poiche, poi, quando si e in presenza di invenzioni di servizio, la retribuzione costituisce lo specifico corrispettivo dell'attivita inventiva, dedotta in contratto, occorre stabilire la correlazione tra tale corrispettivo e la qualificata prestazione lavorativa, accertando se effettivamente sia stata pattuita e corrisposta al dipendente una retribuzione superiore a quella normale proprio perche obbligato a svolgere attivita inventiva. L'Obbligo di tale accertamento non puo ritenersi soddisfatto dal generico riferimento alla corresponsione di una retribuzione superiore a quella della categoria di appartenenza del lavoratore, senza l'indicazione degli analitici e specifici elementi, che giustifichino la correlazione causale tra prestazione e retribuzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2590, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)