Sez. 5 - , Ordinanza n. 3749 del 08/02/2019 (Rv. 652590 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | IVA di gruppo - Società non residenti - Regime.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
La società controllante non può beneficiare della detrazione dell'IVA all'importazione per le operazioni delle società controllate non residenti, in quanto il legislatore italiano non ha esercitato la facoltà – riconosciuta agli Stati membri dall'art. 4, par. 4, Direttiva CEE388/1977 – di eliminare l'autonomia giuridica fra soggetti facenti parte del gruppo ai fini degli obblighi derivanti dalla disciplina dell'IVA.
Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 4 com. 4, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 73 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)