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Sez. 5 - , Ordinanza n. 24472 del 05/10/2018 (Rv. 650709 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | IVA - IVA di gruppo - Credito di imposta della società incorporata - Eccedenza detraibile - Trasferimento alla società incorporante - Condizioni.
Stato
decisa il 2018-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650709-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di IVA, il credito d'imposta, maturato da società incorporata da altra società optante per l'applicazione del regime di liquidazione dell'IVA di gruppo, rientra tra le eccedenze detraibili da trasferire alla società controllante solo se e in quanto sussistano, anche rispetto alla società incorporata, i presupposti previsti dagli artt. 73, comma 3, ultimo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972 e 2 del D.M. 13 dicembre 1979, nei testi applicabili "ratione temporis"; in mancanza, l'eccedenza IVA della società incorporata è fruibile dalla società incorporante, che può chiederne il rimborso od utilizzare il credito in compensazione orizzontale per tributi propri.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 73 com. 3, DM Finanze 13/12/1979 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)