Sez. 6, Sentenza n. 2840 del 01/10/1998 Cc. (dep. 12/01/1999) Rv. 213439 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Accordo delle parti sulla concessione della sospensione condizionale della pena - Potere del giudice di subordinare il beneficio all'adempimento da parte dell'imputato di obblighi civilistici - Esclusione - Ragione.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
È illegittima la sentenza emessa a seguito di patteggiamento che subordina il beneficio della sospensione condizionale della pena, su cui le parti hanno concordato, all'adempimento di obblighi civilistici da parte dell'imputato (nella specie, al pagamento di quanto dal medesimo dovuto a titolo di assegno stabilito nel processo di separazione). Infatti, trattandosi di statuizione discrezionalmente adottabile dal giudice (ex art. 165 cod. pen.), essa non può alterare lo schema pattizio delineato nella procedura di cui all'art. 444 cod. proc. pen., essendo il giudice in tale rito stretto nell'alternativa tra il conformare integralmente la decisione agli esatti termini del patto e il respingerlo, procedendo a rito ordinario.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)