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Sez. 3, Sentenza n. 2322 del 22/06/1999 Cc. (dep. 04/10/1999) Rv. 214800 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - SUBORDINAZIONE ALLA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Potere del giudice di subordinare il beneficio all'adempimento di obblighi da parte dell'imputato - Esclusione - Ragione - Fattispecie in tema di demolizione di manufatto abusivo.
Stato
decisa il 1999-06-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214800-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - SUBORDINAZIONE ALLA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

Ove l'imputato nel formulare la richiesta di patteggiamento si sia avvalso della facoltà di subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena, la previsione dell'intervento del giudice per il controllo della legittimità dell'accordo intervenuto fra le parti si esplica nel senso della verifica della concedibilità del beneficio, al cui esito negativo segue il rigetto della richiesta stessa. La subordinazione di esso a determinati obblighi comporta una inammissibile variazione unilaterale dei termini dell'accordo originario, che fa venire meno la base consensuale su cui questo si basa. (Nella specie la Corte ha affermato che il giudice che subordini la sospensione all'obbligo di demolire l'opera abusiva esorbita dai poteri concessigli dall'art. 444, comma 3. cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)