Sez. 3, Sentenza n. 1207 del 04/04/1975 (Rv. 374646 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA - CONDIZIONI - LIMITI - FATTISPECIE.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA - CONDIZIONI - LIMITI - FATTISPECIE.*
Quando dinanzi al giudice ordinario la parte convenuta eccepisca che la controversia rientra nella Competenza delle Sezioni specializzate agrarie, il giudice adito deve rimettere la cognizione della controversia al giudice specializzato, nella cui Competenza rientra anche l'accertamento della natura del rapporto, salvo che l'eccezione di incompetenza non appaia palesemente infondata. (nella specie e stata ritenuta non palesemente infondata l'eccezione di incompetenza in una causa promossa per la risoluzione di un contratto di affitto avente a oggetto una azienda ortofloricola, composta di un appartamento padronale, tre serre nel parco con terreno adiacente, tre cassoni vetrati e altre due serre con retroterra nel cortile rustico, scorte, merci e attrezzi). (V 3111/73, mass n 366881; 2421/73, mass n 365812).*
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1962 num. 567 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)