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Sez. 3, Sentenza n. 172 del 20/01/1976 (Rv. 378826 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA - CONDIZIONI - LIMITI - ECCEZIONE PALESEMENTE INFONDATA - ESPULSIONE DI SOCIO DI COOPERATIVA AGRICOLA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378826-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA - CONDIZIONI - LIMITI - ECCEZIONE PALESEMENTE INFONDATA - ESPULSIONE DI SOCIO DI COOPERATIVA AGRICOLA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

Rientrano nella Competenza delle Sezioni specializzate agrarie non solo le controversie aventi ad oggetto l'applicazione della proroga legale a rapporti agrari pacificamente esistenti, ma anche quelle aventi ad oggetto la stessa esistenza, o validita, o efficacia dei detti rapporti, poiche la soluzione delle relative questioni e pur sempre necessaria a verificare l'applicabilita della disciplina vincolistica. Detta Competenza deve escludersi soltanto quando l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario sia prima facie infondata, cio che non si verifica (dovendo percio ritenersi la Competenza della Sezione specializzata) quando una societa cooperativa agricola, deducendo l'espulsione di un socio, lo convenga in giudizio per ottenere il rilascio di un fondo, assegnatogli dietro corrispettivo e con Obbligo di miglioramento, ed il convenuto eccepisca l'incompetenza del giudice ordinario e l'applicabilita delle norme vincolistiche. (V 1207/75, mass n 374646).*

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)