Sez. 5, Sentenza n. 5652 del 30/04/1996 Ud. (dep. 07/06/1996) Rv. 205132 - 01
Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - In atti pubblici | Art. 476 cod. pen. - Locuzione "nell'esercizio delle proprie funzioni" - Significato generico - Sinonimo di "ambito delle funzioni" - Conseguenza - Contraffazione o alterazione di atti rientranti nella competenza del pubblico ufficiale - Alterazione di atti formati da altro pubblico ufficiale - Delitto di cui all'art. 476 cod. pen. - Sussistenza - Delitto ex art. 482 cod. pen. - Esclusione - Fattispecie: alterazione del verbale di contravvenzione redatto da altro p.u. - Addebito dell'infrazione di cui all'art. 80, quindicesimo comma cod. strad. abr., anziché del reato di guida senza patente.
Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - In atti pubblici
La locuzione "nell'esercizio delle funzioni", contenuta nell'art. 476 cod. pen., non va intesa in senso specifico, ma generico, ossia come "ambito delle funzioni". Conseguentemente, risponde del reato previsto dalla suddetta norma incriminatrice, e non da quella di cui all'art. 482 cod. pen., il pubblico ufficiale investito della competenza funzionale in relazione agli atti contraffatti o alterati, o che alteri quelli di cui pervenga in possesso per ragioni d'ufficio, ancorché formati da un pubblico ufficiale appartenente ad un ufficio diverso. (Fattispecie relativa all'alterazione di processo verbale di contravvenzione, redatto da altro pubblico ufficiale, facendo risultare la meno grave infrazione di cui all'art. 80, quindicesimo comma cod. strad. abr., in luogo di quella di guida senza patente).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 482, Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Strada art. 80 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)