Sez. 5, Sentenza n. 3764 del 25/02/2015 (Rv. 635017 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | IRPEG - Fondazioni - Agevolazione ex art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Rimborso di imposta - Condizioni - Prova a carico del contribuente dello svolgimento di attività con finalità culturale - Necessità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
La fruizione dell'agevolazione della riduzione alla metà dell'IRPEG, sancita, per le fondazioni, dall'art. 6, primo comma, lett. a) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, è condizionata alla dimostrazione, di cui è onerato il contribuente, di aver in concreto svolto, per l'anno di imposta rilevante, un'attività prevalente o esclusiva di promozione sociale o culturale, non incombendo all'Amministrazione finanziaria l'onere di sollevare in proposito precise contestazioni.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 61, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)