Sez. 5 - , Sentenza n. 5723 del 28/01/2020 Ud. (dep. 13/02/2020) Rv. 278954 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - FALSA ATTESTAZIONE O DICHIARAZIONE A P.U. SULLA IDENTITÀ O SU QUALITÀ PERSONALI | Fattispecie di cui all'art. 495, secondo comma, n. 2), cod. pen. - Configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6, cod. pen - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - FALSA ATTESTAZIONE O DICHIARAZIONE A P.U. SULLA IDENTITÀ O SU QUALITÀ PERSONALI
In riferimento alla fattispecie aggravata di cui all'art. 495, comma secondo, n. 2, cod. pen., l'attenuante del ravvedimento attivo, di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., non può essere applicata nell'ipotesi in cui le mendaci dichiarazioni circa la propria identità personale siano state trasfuse in una sentenza di condanna pronunziata nei confronti del soggetto del quale siano state declinate falsamente le generalità in quanto le condotte riparatorie, eventualmente poste in essere dall'autore del reato, non sarebbero idonee concretamente ad elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 495 com. 2 lett. 2, Cod. Pen. art. 62 com. 1 lett. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)