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Sez. 1, Sentenza n. 34342 del 11/05/2005 Ud. (dep. 26/09/2005) Rv. 232495 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTIVO RAVVEDIMENTO | Sussistenza dell'attenuante - Efficacia della condotta riparatrice - Necessità - Applicabilità al delitto di omicidio - Irreversibilità del danno penale - Impossibilità.
Stato
decisa il 2005-05-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232495-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTIVO RAVVEDIMENTO

L'attenuante del ravvedimento attivo (art. 62 n. 6 cod. pen.) non può essere applicata in riferimento al delitto di omicidio, perché essa implica che le condotte riparatorie siano efficaci, e quindi concretamente elidano o attenuino le conseguenze dannose o pericolose del reato, ed invece la commissione dell'indicato delitto determina l'irreversibile distruzione del bene giuridico protetto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 6, Cod. Pen. art. 575

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)