Sez. U, Sentenza n. 1200 del 28/11/1981 Ud. (dep. 08/02/1982) Rv. 152055 - 01
EDILIZIA - IN GENERE - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - NOZIONE.*
EDILIZIA - IN GENERE - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - NOZIONE.*
Per la configurabilità del reato, di cui all'art. 17 lettera b) ultima ipotesi della legge 28 gennaio 1977 n. 10, la nozione di lottizzazione abusiva a scopo edilizio comprende i casi di frazionamento di area nonché qualsiasi Forma di frazionamento urbano, non autorizzato, realizzato attraverso l'utilizzazione edilizia del territorio. Ciò perché si determina in ogni caso il pregiudizio delle autonome scelte programmatiche sull'uso del territorio, scelte riservate dalla legge alla Competenza dello stato e del comune, nonché il condizionamento della pubblica amministrazione ad eseguire le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 8 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)