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Sez. 3, Sentenza n. 2823 del 09/02/1983 Ud. (dep. 31/03/1983) Rv. 158220 - 01

EDILIZIA - AREE FABBRICABILI - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - REATO PERMANENTE - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE.*
Stato
decisa il 1983-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158220-01

EDILIZIA - AREE FABBRICABILI - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - REATO PERMANENTE - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE.*

Il reato di lottizzazione abusiva è reato permanente, e la permanenza, passando eventualmente attraverso varie fasi, si conclude, quanto alla fase delle vendite, con la stipulazione del contratto relativo all'ultimo lotto venduto, non seguito da altre attività lottizzatorie - da tale momento finale comincia a decorrere il termine di prescrizione. (V mass n 152054; (V mass n 152055; (Conf mass n 152397; (Conf mass n 146096; (Conf mass n 141945).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)