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Sez. 1, Sentenza n. 11100 del 16/11/1990 (Rv. 469781 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONI - AL PROCURATORE - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE FUORI DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE AL QUALE IL PROCURATORE È ASSEGNATO - MANCATA ELEZIONE DI DOMICILIO SUL LUOGO OVE HA SEDE L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - EFFETTUAZIONE DELLE NOTIFICAZIONI PRESSO LA CANCELLERIA DEL GIUDICE ADITO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1990-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469781-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONI - AL PROCURATORE - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE FUORI DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE AL QUALE IL PROCURATORE È ASSEGNATO - MANCATA ELEZIONE DI DOMICILIO SUL LUOGO OVE HA SEDE L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - EFFETTUAZIONE DELLE NOTIFICAZIONI PRESSO LA CANCELLERIA DEL GIUDICE ADITO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37 - in riferimento agli artt. 3 e 24 cost. - in quanto la previsione che le notificazioni e comunicazioni al procuratore costituito che eserciti il suo ufficio al di fuori della circoscrizione del proprio tribunale e non abbia eletto domicilio nel luogo ove si svolge il giudizio siano effettuate presso la cancelleria della autorità giudiziaria di tale luogo, non scalfisce il diritto di difesa (che presuppone la diligenza e l'autoresponsabilità dei soggetti interessati); mentre la diversità della posizione di tale procuratore rispetto a quelli assegnati alla predetta circoscrizione giustifica e razionalizza la peculiarità del trattamento. (V 6908/86, mass n 449021).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)