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Sez. 3, Sentenza n. 6908 del 24/11/1986 (Rv. 449021 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - ART. 82, SECONDO COMMA, R.D. 22 GENNAIO 1934 N. 37 - ELEZIONE PRESUNTA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1986-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449021-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - ART. 82, SECONDO COMMA, R.D. 22 GENNAIO 1934 N. 37 - ELEZIONE PRESUNTA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 del R.d. n. 37 del 1934 - in riferimento agli artt. 23 e 24 della Costituzione - in quanto la circostanza che le notificazioni e le comunicazioni al procuratore costituito - che esercita il suo ufficio al di fuori della circoscrizione del proprio tribunale e non abbia eletto domicilio nel luogo ove si svolge il giudizio - sono effettuate presso la cancelleria della autorità giudiziaria di tale ultimo luogo non scalfisce il diritto di difesa (che presuppone la diligenza e l'autoresponsabilità dei soggetti interessati); mentre la disomogeneità della posizione di tale procuratore rispetto a quelli assegnati alla predetta circoscrizione giustifica e razionalizza la peculiarità del trattamento.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)