Sez. L, Sentenza n. 16169 del 16/11/2002 (Rv. 558555 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di mobilità ex art. 7 legge n. 223 del 1991 - Presupposti - Cumulo dei contributi versati nella gestione lavoratori autonomi con quelli versati nella gestione lavoratori dipendenti al fine di integrare i presupposti richiesti - Ammissibilità - Condizioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE
Al fine del conseguimento dei requisiti necessari per poter fruire della indennità di mobilità prolungata, ex art. 7 della legge n. 223 del 1991, è ammesso il cumulo tra i contributi versati nella gestione dei lavoratori autonomi con quelli versati nella gestione generale dei lavoratori dipendenti, limitatamente al caso in cui esso sia funzionale alla erogazione di pensione da parte della gestione dei lavoratori autonomi, e non anche nel caso in cui la pensione debba essere erogata dalla gestione generale dei lavoratori dipendenti.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST., Legge 02/08/1990 num. 233 art. 16 CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST., Legge 04/07/1959 num. 463 art. 9, Legge 22/07/1966 num. 613 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)