diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 11481 del 13/10/1999 (Rv. 530611 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE | Indennità di mobilità - Cumulo con trattamenti pensionistici diretti - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530611-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE

La disciplina di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223 per cui il diritto alla indennità di mobilità era precluso solo dal godimento della pensione di vecchiaia, è stata modificata dall'art. 6 del D.L. 20 maggio 1993 n. 148, conv. in legge 19 luglio 1993 n. 236, il quale, ampliando la ipotesi del divieto di cumulo di prestazioni previdenziali diverse, ha sancito l'incompatibilità dell'indennità di mobilità con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché a carico degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, di talché l'indennità di mobilità, dalla data di entrata in vigore della suddetta disposizione, non spetta al titolare di pensione di anzianità a carico del Ministero del Tesoro.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST., Decreto Legge 20/05/1993 num. 148 art. 6 CORTE COST., Legge 19/07/1993 num. 236 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)